
La sinergia tra Deposito Doganale e Deposito Accise: un caso studio
In questo nuovo articolo andiamo ad analizzare la sinergia che può nascere tra un Deposito Doganale e un Deposito Fiscale Accise, attraverso un caso concreto relativo all’importazione di superalcolici dalla Scozia.
La gestione combinata dei due depositi permette infatti di seguire le diverse fasi dell’importazione mantenendo in sospensione i tributi previsti e accompagnando le merci fino alla loro successiva destinazione.
Lo scenario: l’importazione di whisky dalla Scozia
Un’azienda italiana importa superalcolici dalla Scozia (UK). Tali prodotti sono soggetti a dazio, IVA e accisa, disciplinata dal TUA – Testo Unico Accise, D.Lgs. 504/95.
In particolare, la voce doganale utilizzata è la 22083049.
Questa voce si riferisce nello specifico a:
- Whisky: bevande spiritose ottenute dalla distillazione di mosto di cereali.
- Single Malt: whisky ottenuto esclusivamente da malto d’orzo in un’unica distilleria.
- Contenitore: il prodotto deve essere presentato in recipienti di capacità superiore a 2 litri, generalmente destinati all’imbottigliamento successivo o al commercio all’ingrosso.
Il problema: l’impatto fiscale alla frontiera
L’impatto fiscale alla frontiera per l’immissione in libera pratica e in consumo è altissimo.
Infatti, nonostante il dazio per il whisky dalla Scozia sia pari a 0%, l’accisa è di 10,3552 € per ogni litro anidro e l’IVA è pari al 22% del valore statistico.
Per quanto riguarda gli appena citati litri anidri, si tratta dei litri di alcool presenti nel whisky. Per esempio, se abbiamo una bottiglia di whisky da 1 litro con il 40% di alcool, i litri anidri saranno 0,40.
In particolare, per il caso in questione, descrivendo i tributi in casella 47:
- la base imponibile è di 1.681,89 €;
- il dazio è pari a zero;
- l’accisa, dato che i litri anidri sono 369,7, è pari a 3.828,32 €;
- l’IVA al 22% è pari a 370,02 €.
Se si procedesse con un’importazione definitiva, il cliente dovrebbe sborsare da subito non solo l’IVA, ma anche l’accisa che, come si vede in questo specifico caso, è di valore più del doppio del prezzo di acquisto.
La prima fase: l’introduzione nel Deposito Doganale
Il cliente sceglie quindi di introdurre da subito tutta la partita in Deposito Doganale, con la procedura descritta nei casi precedenti, non andando a pagare questi tributi ma garantendoli.
Trattandosi di un deposito conto terzi, sarà il deposito a garantirli.
Per il cliente è fondamentale ricevere queste merci in sospensione di accisa in quanto, all’interno del proprio opificio, procederà all’imbottigliamento del whisky e solo successivamente andrà a pagarne l’accisa all’atto dell’immissione in consumo.
È qui che entra in gioco la possibilità di affiancare al Deposito Doganale un Deposito Fiscale Accise.
Dal Deposito Doganale al Deposito Fiscale Accise
Essendo il magazzino conto terzi dotato non solo di Deposito Doganale, ma anche di Deposito Fiscale Accise, all’atto dell’immissione in libera pratica, attraverso il prospetto H1, viene richiesta l’introduzione del whisky in questo secondo deposito.
Avverrà quindi il pagamento dell’IVA, ma non quello dell’accisa che, all’interno del Deposito Accise, sarà garantita.
Lo step successivo avviene nel momento dell’invio delle merci al cliente: le merci usciranno dal Deposito Accise con un documento e-AD, Documento Amministrativo Elettronico.
Si tratta di un documento amministrativo elettronico che scorterà le merci nel trasporto dal magazzino conto terzi al deposito del cliente.
Il documento e-AD e il sistema EMCS
L’e-AD non è un documento che può emettere chiunque: lo speditore e il destinatario devono essere registrati nel sistema EMCS europeo.
EMCS sta per Excise Movement and Control System, in italiano Sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa.
È lo strumento informatico utilizzato in tutta l’Unione Europea per monitorare in tempo reale la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa – alcoli, tabacchi e prodotti energetici – che si muovono in regime di sospensione d’imposta.
Tale sistema è disciplinato dal Testo Unico delle Accise (TUA), D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. Gli articoli dal 5 al 10 regolano la circolazione dei prodotti e l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
Sostituendo il vecchio documento cartaceo DAA, l’EMCS introduce il DAE, Documento Amministrativo Elettronico, identificato da un codice univoco chiamato ARC – Administrative Reference Code.
Come avviene il trasferimento
Il processo si articola in quattro passaggi:
- Speditore: invia una bozza di e-AD al sistema EMCS del proprio Paese.
- Validazione: il sistema verifica i dati e assegna l’ARC, numero di identificazione univoco.
- Transito: la merce viaggia con l’ARC; le autorità doganali di ogni Paese attraversato possono monitorare il carico.
- Destinatario: al ricevimento, invia una “Nota di Ricevimento” telematica che chiude la circolazione e scarica la cauzione prestata dallo speditore.
Attraverso l’emissione dell’e-AD si sospende quindi nuovamente l’accisa, trasferendo telematicamente i prodotti sul sistema EMCS e spedendoli in sospensione verso un altro deposito fiscale o destinatario registrato.
Il vantaggio della gestione combinata dei due depositi
Con questa operatività si è ottenuta la massima efficienza fiscale. Il cliente non anticipa imposte per poi richiederle a rimborso.
La competenza tecnica necessaria per allineare le scritture del Deposito Doganale con il registro accise telematico richiede profili altamente specializzati, che possano garantire la massima compliance con l’ADM.
Per questo, anche se non si tratta di un obbligo normativo, è consigliabile che l’operatore che gestisce i due depositi sia AEO.
Attraverso la cura e la consapevolezza nella gestione dei due depositi e delle relative procedure è possibile garantire la buona gestione e la correttezza dell’operazione, sia per l’operatore conto terzi sia per il cliente.
La sinergia tra Deposito Doganale e Deposito Fiscale Accise diventa così uno strumento per gestire in maniera efficiente non soltanto il flusso fisico delle merci, ma anche quello fiscale, accompagnando il prodotto attraverso le diverse fasi fino all'effettiva immissione in consumo.



